Art. 18

Azioni ammissibili e principi etici

In vigore dal 28 apr 2021
Azioni ammissibili e principi etici 1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, soltanto le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’ sono ammissibili al finanziamento. Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca: a) le attività finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi; b) le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditarie tali alterazioni (28); c) le attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l’approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche. 2.   La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è fornito alcun finanziamento all’interno o all’esterno dell’Unione alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non è fornito alcun finanziamento in uno Stato membro a un’attività di ricerca che sia ivi proibita.
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