Art. 17
Organismi di finanziamento e azioni dirette del JRC
In vigore dal 28 apr 2021
Organismi di finanziamento e azioni dirette del JRC
1. Le norme stabilite nel presente titolo non si applicano alle azioni dirette intraprese dal JRC.
2. In casi debitamente giustificati, gli organismi di finanziamento possono scostarsi dalle norme stabilite nel presente titolo, ad eccezione degli se:
a)
tale scostamento è previsto dall’atto di base che istituisce l’organismo di finanziamento o gli affida compiti di esecuzione del bilancio; o,
b)
per gli organismi di finanziamento di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, è previsto dalla convenzione di finanziamento e le loro esigenze operative specifiche o la natura dell’azione lo richiedono.
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