Art. 16
Paesi terzi associati al programma
In vigore dal 28 apr 2021
Paesi terzi associati al programma
1. Il programma è aperto all’associazione dei seguenti paesi terzi («paesi associati»):
a)
i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;
b)
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
c)
i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
d)
i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:
i)
possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
ii)
impegno a favore di un’economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, e il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche;
iii)
promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.
2. L’associazione al programma di ciascuno dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera d), è conforme alle condizioni stabilite in un accordo riguardante la partecipazione del paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale l’accordo:
a)
garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;
b)
stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi;
c)
non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione;
d)
garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
I contributi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
3. La portata dell’associazione al programma di ogni paese terzo tiene conto di un’analisi dei benefici per l’Unione e dell’obiettivo di promuovere la crescita economica nell’Unione attraverso l’innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese.
4. Per quanto possibile, l’accordo di associazione prevede la partecipazione reciproca di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati a norma delle condizioni in tali programmi.
5. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica periodica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all’importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma. L’assegnazione dei contributi finanziari tiene conto del livello di partecipazione dei soggetti giuridici dei paesi associati a ciascuna parte del programma.
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