Art. 14
Scienza aperta
In vigore dal 28 apr 2021
Scienza aperta
1. Il programma incoraggia la scienza aperta quale approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione e sulla diffusione delle conoscenze, in particolare in conformità dei seguenti elementi, che sono assicurati conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento:
a)
accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell’ambito del programma;
b)
accesso aperto ai dati di ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».
2. Il principio di reciprocità nella scienza aperta è promosso e incoraggiato in tutti gli accordi di associazione e cooperazione con i paesi terzi, ivi compresi gli accordi firmati da organismi di finanziamento cui è affidata la gestione indiretta del programma.
3 È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità («principi FAIR»). Si presta altresì attenzione alla conservazione a lungo termine dei dati.
4. Sono promosse e incoraggiate altre pratiche di scienza aperta, anche a beneficio delle PMI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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