Art. 39
Sfruttamento e diffusione
In vigore dal 28 apr 2021
Sfruttamento e diffusione
1. Tutti i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione si adoperano al massimo per sfruttare i risultati di cui sono proprietari o per farli sfruttare da un altro soggetto giuridico. I beneficiari possono sfruttare i risultati in via diretta o indiretta, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all’.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.
Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato al massimo per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, i risultati non sono sfruttati entro un periodo prestabilito nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un’adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a tale obbligo sulla base di una richiesta del beneficiario, se giustificato.
2. I beneficiari diffondono i loro risultati non appena praticabile, in un formato accessibile al pubblico, fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione, salvaguardando nel contempo gli interessi economici e scientifici dell’Unione.
3. I beneficiari garantiscono che l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere ai propri obblighi in materia di accesso aperto.
L’accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale, garantendo la possibilità di deroghe secondo il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari — compreso lo sfruttamento commerciale — e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, il rispetto della vita privata, la riservatezza, i segreti commerciali, gli interessi concorrenziali dell’Unione, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.
Il programma di lavoro può prevedere incentivi o obblighi supplementari al fine dell’adesione alle pratiche di scienza aperta.
4. I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca generati in un’azione nell’ambito del programma in linea con i principi FAIR e conformemente alla convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.
Il programma di lavoro può prevedere, ove giustificato, obblighi supplementari in materia di impiego dell’EOSC a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.
5. I beneficiari che intendono diffondere i loro risultati informano preventivamente gli altri beneficiari nell’ambito dell’azione. Qualsiasi altro beneficiario può opporsi, se è in grado di dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai propri risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della diffusione dei risultati. In tal caso, i risultati non sono diffusi, a meno che non si adottino misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.
6. Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento dei risultati previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l’offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque da considerare nell’interesse dell’Unione.
I beneficiari aggiornano il piano di sfruttamento e diffusione dei risultati durante l’azione e dopo la sua conclusione, conformemente alla convenzione di sovvenzione.
7. A fini di monitoraggio e diffusione da parte della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, i beneficiari forniscono tutte le informazioni richieste riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati, conformemente alla convenzione di sovvenzione. Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.
Storico versioni
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