Art. 37

Meccanismo di mutua assicurazione

In vigore dal 28 apr 2021
Meccanismo di mutua assicurazione 1.   È istituito un meccanismo di mutua assicurazione («meccanismo») che sostituisce e succede al fondo istituito a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1290/2013. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari: a) alla Commissione a norma della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32); b) alla Commissione e agli organismi dell’Unione nell’ambito di «Orizzonte 2020»; c) alla Commissione e agli organismi di finanziamento nell’ambito del programma. Per quanto riguarda gli organismi di finanziamento di cui al primo comma, lettera c), la copertura del rischio può essere attuata mediante un sistema di copertura indiretta stabilito nella convenzione applicabile e tenendo conto della natura dell’organismo di finanziamento in questione. 2.   Il meccanismo è gestito dall’Unione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo. 3.   I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell’Unione destinati all’azione. Sulla base di valutazioni periodiche trasparenti, la Commissione può aumentare tale contributo fino all’8 % o ridurlo al di sotto del 5 %. Il contributo dei beneficiari al meccanismo è compensato rispetto al prefinanziamento iniziale ed è versato al meccanismo a nome dei beneficiari. Tale contributo non supera l’importo del prefinanziamento iniziale. 4.   Al pagamento del saldo, il contributo è restituito ai beneficiari. 5.   Gli eventuali profitti generati dal meccanismo sono aggiunti allo stesso. Se i profitti sono insufficienti, il meccanismo non interviene e la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento recupera direttamente dai beneficiari o dai terzi eventuali importi dovuti. 6.   Gli importi recuperati costituiscono entrate destinate al meccanismo ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Una volta completate tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto direttamente o indirettamente dal meccanismo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell’Unione, fatte salve le decisioni dell’autorità legislativa. 7.   Il meccanismo può essere esteso ai beneficiari di altri programmi dell’Unione a gestione diretta. La Commissione adotta le condizioni di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.
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