Art. 35
Costi indiretti
In vigore dal 28 apr 2021
Costi indiretti
1. I costi indiretti ammissibili sono pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.
Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui al primo comma, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alla consueta prassi contabile dei beneficiari.
2. In deroga al paragrafo 1, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somma forfettaria o in base ai costi unitari.
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