Art. 34
Tassi di finanziamento
In vigore dal 28 apr 2021
Tassi di finanziamento
1. Per tutte le attività finanziate nell’ambito di un’azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo per azione è fissato nel programma di lavoro.
2. Può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un’azione nell’ambito del programma, con le seguenti eccezioni:
a)
azioni di innovazione, in cui può essere rimborsato fino al 70 % dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili;
b)
azioni di cofinanziamento del programma, in cui può essere rimborsato almeno il 30 % e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70 % dei costi totali ammissibili.
3. I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni per le quali è stabilito il finanziamento a tasso fisso, per costi unitari o tramite somma forfettaria, per la totalità o per una parte dell’azione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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