Art. 34

Tassi di finanziamento

In vigore dal 28 apr 2021
Tassi di finanziamento 1.   Per tutte le attività finanziate nell’ambito di un’azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo per azione è fissato nel programma di lavoro. 2.   Può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un’azione nell’ambito del programma, con le seguenti eccezioni: a) azioni di innovazione, in cui può essere rimborsato fino al 70 % dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili; b) azioni di cofinanziamento del programma, in cui può essere rimborsato almeno il 30 % e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70 % dei costi totali ammissibili. 3.   I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni per le quali è stabilito il finanziamento a tasso fisso, per costi unitari o tramite somma forfettaria, per la totalità o per una parte dell’azione.
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