Art. 32

Attuazione della sovvenzione

In vigore dal 28 apr 2021
Attuazione della sovvenzione 1.   Se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri beneficiari adempiono a tali obblighi senza ulteriori finanziamenti dell’Unione, a meno che non siano espressamente esonerati da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al meccanismo. 2.   La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l’azione può essere sospesa, modificata o, ove debitamente giustificato, cessata. 3.   Un’azione può inoltre essere cessata qualora i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l’Unione per motivi scientifici o tecnologici o, nel caso dell’Acceleratore, anche per motivi economici o, nel caso del CEI e delle missioni, anche a motivo della loro pertinenza nel quadro di un portafoglio di azioni. La Commissione avvia una procedura con il coordinatore dell’azione e, se del caso, con esperti esterni indipendenti prima di decidere di cessare un’azione, conformemente all’articolo 133 del regolamento finanziario.
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