Art. 31
Tempi per la concessione della sovvenzione
In vigore dal 28 apr 2021
Tempi per la concessione della sovvenzione
1. In deroga all’articolo 194, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, si applicano i seguenti termini:
a)
per informare tutti i richiedenti dell’esito della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
b)
per firmare le convenzioni di sovvenzione con i richiedenti, un termine massimo di otto mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.
2. Il programma di lavoro può stabilire termini più brevi di quelli previsti al paragrafo 1.
3. In aggiunta alle deroghe di cui all’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere superati per le azioni del CER, per le missioni e qualora le azioni siano sottoposte a valutazione etica o ad analisi di sicurezza.
Storico versioni
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