Art. 19
Norme etiche
In vigore dal 28 apr 2021
Norme etiche
1. Le azioni svolte nell’ambito del programma rispettano i principi etici e il pertinente diritto dell’Unione, nazionale e internazionale, fra cui la Carta e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.
Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all’integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all’esigenza di garantire la protezione dell’ambiente ed elevati livelli di protezione della salute umana.
2. I soggetti giuridici che partecipano a un’azione forniscono:
a)
un’autovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse all’obiettivo, all’attuazione e al probabile impatto delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità al paragrafo 1 e una descrizione del modo in cui questa sarà assicurata;
b)
la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per l’integrità della ricerca pubblicato da All European Academies e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;
c)
per le attività svolte al di fuori dell’Unione, la conferma che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro; e
d)
per le attività che prevedono l’utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che devono essere adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell’avvio delle attività in questione.
3. Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse. Tali azioni sono sottoposte a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata all’organismo di finanziamento. Tutte le azioni che comportano l’utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani sono sottoposte a una valutazione etica. Gli esami etici e le valutazioni etiche sono svolti con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la trasparenza delle procedure riguardanti gli aspetti etici, fatta salva la riservatezza del contenuto di tali procedure.
4. I soggetti giuridici partecipanti a un’azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali, o da altri organismi, quali le autorità di protezione dei dati, prima dell’avvio delle attività in questione. Tali documenti sono conservati in archivio e forniti, su richiesta, alla Commissione o al pertinente organismo di finanziamento.
5. Se del caso, la Commissione o l’organismo di finanziamento effettua controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli etici sono svolti dalla Commissione, a meno che questa non li deleghi al pertinente organismo di finanziamento.
I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.
6. Le azioni non conformi ai requisiti etici di cui ai paragrafi da 1 a 4 e che non sono dunque ammissibili sotto il profilo etico sono respinte o cessate una volta stabilita la loro inammissibilità sotto il profilo etico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:695:oj#art-19