Art. 11
Soggetti ammissibili
In vigore dal 28 apr 2021
Soggetti ammissibili
1. Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Sono ammissibili i soggetti seguenti:
a)
i soggetti giuridici stabiliti:
i)
in uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
ii)
in un paese terzo associato al programma;
b)
i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
3. Il programma sostiene le spese della REFG associate al suo programma di lavoro permanente e le sovvenzioni di funzionamento a tal fine sono attribuite senza un invito a presentare proposte conformemente al regolamento finanziario.
Storico versioni
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