Art. 12

Programma di lavoro

In vigore dal 28 apr 2021
Programma di lavoro 1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. 2.   La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'.
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