Art. 13
Sorveglianza e rendicontazione
In vigore dal 28 apr 2021
Sorveglianza e rendicontazione
Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui all' sono riportati nell'allegato II.
Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato II riguardo agli indicatori, ove considerato necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.
La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla performance del programma, nell'ambito dei meccanismi di rendicontazione esistenti, in particolare il quadro di valutazione UE della giustizia. In particolare, la Commissione riferisce sull'uso dei fondi assegnati a ciascun obiettivo specifico. Nella sua relazione, essa specifica i tipi di azione che hanno ricevuto finanziamenti, comprese le azioni legate alla promozione della parità di genere. Sulla base di tale relazione, il Parlamento europeo può formulare raccomandazioni. La Commissione tiene debitamente conto di tali raccomandazioni.
Storico versioni
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