Art. 11 · Soggetti ammissibili

Art. 11

Soggetti ammissibili

In vigore dal 28 apr 2021
Soggetti ammissibili 1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   Sono ammissibili i soggetti seguenti: a) i soggetti giuridici stabiliti: i) in uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso; ii) in un paese terzo associato al programma; b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali. 3.   Il programma sostiene le spese della REFG associate al suo programma di lavoro permanente e le sovvenzioni di funzionamento a tal fine sono attribuite senza un invito a presentare proposte conformemente al regolamento finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:693:oj#art-11