Art. 11

Marchio di omologazione

In vigore dal 31 mar 2021
Marchio di omologazione 1.   Il marchio di omologazione come entità tecnica indipendente di un tipo di sistema o di apparecchiatura, di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858, deve essere composto e fissato conformemente a quanto segue: a) allegato IV, parte 3, sezione C, per i sistemi di cui all’, lettera a); b) allegato VIII, parte 3, sezione C, per i sistemi di cui all’, lettera b); c) allegato XII, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’, lettera c); d) allegato XIII, parte 3, sezione C, per i dispositivi e le apparecchiature di cui all’, lettera d). 2.   Il marchio di omologazione come componente di cui all’ deve essere composto e fissato conformemente all’allegato XIV, parte 3, sezione C.
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Marchio di omologazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/535) — Testo vigente | Portale Normativo