Art. 11
Marchio di omologazione
In vigore dal 31 mar 2021
Marchio di omologazione
1. Il marchio di omologazione come entità tecnica indipendente di un tipo di sistema o di apparecchiatura, di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858, deve essere composto e fissato conformemente a quanto segue:
a)
allegato IV, parte 3, sezione C, per i sistemi di cui all’, lettera a);
b)
allegato VIII, parte 3, sezione C, per i sistemi di cui all’, lettera b);
c)
allegato XII, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’, lettera c);
d)
allegato XIII, parte 3, sezione C, per i dispositivi e le apparecchiature di cui all’, lettera d).
2. Il marchio di omologazione come componente di cui all’ deve essere composto e fissato conformemente all’allegato XIV, parte 3, sezione C.
Storico versioni
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