Art. 11 · Marchio di omologazione

Art. 11

Marchio di omologazione

In vigore dal 31 mar 2021
Marchio di omologazione 1.   Il marchio di omologazione come entità tecnica indipendente di un tipo di sistema o di apparecchiatura, di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858, deve essere composto e fissato conformemente a quanto segue: a) allegato IV, parte 3, sezione C, per i sistemi di cui all’, lettera a); b) allegato VIII, parte 3, sezione C, per i sistemi di cui all’, lettera b); c) allegato XII, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’, lettera c); d) allegato XIII, parte 3, sezione C, per i dispositivi e le apparecchiature di cui all’, lettera d). 2.   Il marchio di omologazione come componente di cui all’ deve essere composto e fissato conformemente all’allegato XIV, parte 3, sezione C.
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