Art. 13
Fornitura di informazioni
In vigore dal 31 mar 2021
Fornitura di informazioni
Al fine di valutare la necessità di ulteriori sviluppi, i costruttori e le autorità di omologazione mettono a disposizione della Commissione, a richiesta di quest’ultima, le informazioni di cui all’allegato IX, parti 1, 2 e 3, che essa e i suoi rappresentanti tratteranno in maniera confidenziale.
Storico versioni
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