Art. 12
Disposizione transitoria
In vigore dal 31 mar 2021
Disposizione transitoria
1. A decorrere dal 6 luglio 2022, le autorità di omologazione rifiutano di rilasciare l’omologazione UE per i nuovi tipi di veicoli, relativamente alla cifra di controllo del numero di identificazione del veicolo, che non risultano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 2, sezione C, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
2. A decorrere dal 7 luglio 2026, le autorità nazionali rifiutano, per motivi connessi alla cifra di controllo del numero di identificazione del veicolo, l’immatricolazione, l’immissione sul mercato e la messa in circolazione dei veicoli che non risultano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 2, sezione C, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
3. A decorrere dal 6 luglio 2022, le autorità di omologazione rifiutano di rilasciare l’omologazione UE per i nuovi tipi di veicoli, relativamente all’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione anteriori, che non risultano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato III, parte 2, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
4. A decorrere dal 7 luglio 2026, le autorità nazionali rifiutano, per motivi connessi all’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione anteriori, l’immatricolazione, l’immissione sul mercato e la messa in circolazione dei veicoli che non risultano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato III, parte 2, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
5. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2144, le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti omologati prima del 6 luglio 2022 e continuano a concedere l’estensione delle omologazioni per tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti ai sensi del regolamento (CE) n. 78/2009, del regolamento (CE) n. 79/2009 o del regolamento (CE) n. 661/2009 nonché delle relative misure di attuazione, per quanto riguarda l’oggetto di cui agli allegati da II a XIV del presente regolamento.
Storico versioni
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