Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per le procedure e le specifiche tecniche uniformi ai fini dell’omologazione UE dei veicoli appartenenti alle categorie M, N e O, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, a norma dell’, paragrafo 7, dell’, paragrafo 3 e dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre procedure uniformi che consentano l’omologazione in uno o più dei seguenti casi:
a)
omologazione di sistemi di veicoli in presenza di componenti ed entità tecniche indipendenti recanti un marchio di omologazione UE anziché un marchio di omologazione ONU nel contesto delle prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144;
b)
nel caso che il costruttore sia designato come servizio tecnico a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144;
c)
nel caso di prove virtuali a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, e dell’allegato VIII del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
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In sintesi
L'articolo stabilisce regole uniformi per l'omologazione UE dei veicoli delle categorie M, N e O, nonché dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Disciplina inoltre procedure specifiche di omologazione quando i componenti presentano un marchio di omologazione UE invece di un marchio ONU. Regola infine le procedure nel caso in cui il costruttore sia designato come servizio tecnico o quando si ricorra all'uso di prove virtuali.
Perché esiste questa norma
La norma definisce l'oggetto del regolamento, introducendo disposizioni per procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione UE di specifici veicoli e loro parti.
A chi si applica
Si applica ai costruttori e ai soggetti coinvolti nell'omologazione UE di veicoli delle categorie M, N e O, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.
Esempio pratico
Un costruttore intende richiedere l'omologazione UE per un veicolo della categoria M utilizzando componenti dotati di marchio di omologazione UE anziché ONU. L'impresa segue le procedure uniformi stabilite da questa norma per ottenere la certificazione del veicolo.
Domande frequenti
A quali categorie di veicoli si applica la norma?La norma si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M, N e O, nonché ai loro sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.
Cosa prevede la norma in merito al marchio di omologazione UE anziché ONU?Stabilisce procedure uniformi che consentono l'omologazione di sistemi di veicoli anche in presenza di componenti ed entità tecniche indipendenti con marchio di omologazione UE anziché ONU.
La norma disciplina l'uso di prove virtuali?Sì, stabilisce procedure uniformi che consentono l'omologazione anche nel caso in cui vengano effettuate prove virtuali.