Art. 1

Oggetto

In vigore dal 31 mar 2021
Oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per le procedure e le specifiche tecniche uniformi ai fini dell’omologazione UE dei veicoli appartenenti alle categorie M, N e O, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, a norma dell’, paragrafo 7, dell’, paragrafo 3 e dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre procedure uniformi che consentano l’omologazione in uno o più dei seguenti casi: a) omologazione di sistemi di veicoli in presenza di componenti ed entità tecniche indipendenti recanti un marchio di omologazione UE anziché un marchio di omologazione ONU nel contesto delle prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144; b) nel caso che il costruttore sia designato come servizio tecnico a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144; c) nel caso di prove virtuali a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, e dell’allegato VIII del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le prescrizioni dei regolamenti UNECE di cui all’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144.
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Oggetto (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/535) — Testo vigente | Portale Normativo