Art. 8
Rilascio dell’omologazione UE di un’entità tecnica indipendente
In vigore dal 31 mar 2021
Rilascio dell’omologazione UE di un’entità tecnica indipendente
1. In conformità all’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/858, laddove siano rispettate le specifiche tecniche di cui all’allegato IV, parte 2, del presente regolamento per quanto le prescrizioni relative ai lavacristalli, all’allegato VIII, parte 2, per quanto riguarda i sistemi antispruzzi, all’allegato XII, parte 2, per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale e all’allegato XIII, parte 2, sezione I, per quanto riguarda i dispositivi aerodinamici e le apparecchiature aerodinamiche, l’autorità di omologazione rilascia un’omologazione UE come entità tecnica indipendente per tali tipi di sistemi e apparecchiature unitamente a un numero di certificato di omologazione in conformità al metodo di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione.
2. I certificati di omologazione UE rilasciati a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 per i sistemi e le apparecchiature di cui all’ devono essere redatti in conformità a quanto segue:
a)
allegato IV, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’, lettera a);
b)
allegato VIII, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’, lettera b);
c)
allegato XII, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’, lettera c);
d)
allegato XIII, parte 3, sezione B, per le apparecchiature di cui all’, lettera d).
Storico versioni
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