Art. 8 · Rilascio dell’omologazione UE di un’entità tecnica indipendente

Art. 8

Rilascio dell’omologazione UE di un’entità tecnica indipendente

In vigore dal 31 mar 2021
Rilascio dell’omologazione UE di un’entità tecnica indipendente 1.   In conformità all’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/858, laddove siano rispettate le specifiche tecniche di cui all’allegato IV, parte 2, del presente regolamento per quanto le prescrizioni relative ai lavacristalli, all’allegato VIII, parte 2, per quanto riguarda i sistemi antispruzzi, all’allegato XII, parte 2, per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale e all’allegato XIII, parte 2, sezione I, per quanto riguarda i dispositivi aerodinamici e le apparecchiature aerodinamiche, l’autorità di omologazione rilascia un’omologazione UE come entità tecnica indipendente per tali tipi di sistemi e apparecchiature unitamente a un numero di certificato di omologazione in conformità al metodo di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione. 2.   I certificati di omologazione UE rilasciati a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 per i sistemi e le apparecchiature di cui all’ devono essere redatti in conformità a quanto segue: a) allegato IV, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’, lettera a); b) allegato VIII, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’, lettera b); c) allegato XII, parte 3, sezione B, per i sistemi di cui all’, lettera c); d) allegato XIII, parte 3, sezione B, per le apparecchiature di cui all’, lettera d).
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