Art. 6
Rilascio dell’omologazione UE di un tipo di veicolo per quanto riguarda taluni sistemi dei veicoli
In vigore dal 31 mar 2021
Rilascio dell’omologazione UE di un tipo di veicolo per quanto riguarda taluni sistemi dei veicoli
1. Se sono rispettate le specifiche tecniche di cui agli allegati da II a XIII, parte 2, e all’allegato XIV, parte 2, sezioni D ed E, per quanto riguarda le rispettive prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, l’autorità di omologazione rilascia un’omologazione UE e un numero di certificato di omologazione conformemente al metodo di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione.
2. Il certificato di omologazione UE di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 deve essere redatto in conformità a quanto segue:
a)
allegato II, parte 3, per la voce di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
b)
allegato III, parte 3, per la voce di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
c)
allegato IV, parte 3, sezione A, per la voce di cui all’, paragrafo 1, lettera c);
d)
allegato V, parte 3, per la voce di cui all’, paragrafo 1, lettera d);
e)
allegato VI, parte 3, per la voce di cui all’, paragrafo 1, lettera e);
f)
allegato VII, parte 3, per la voce di cui all’, paragrafo 1, lettera f);
g)
allegato VIII, parte 3, sezione A, per la voce di cui all’, paragrafo 1, lettera g);
h)
allegato IX, parte 3, per la voce di cui all’, paragrafo 1, lettera h);
i)
allegato X, parte 3, per la voce di cui all’, paragrafo 1, lettera i);
j)
allegato XI, parte 3, per la voce di cui all’, paragrafo 1, lettera j);
k)
allegato XIII, parte 3, sezione A, per la voce di cui all’, paragrafo 1, lettera k); e
l)
allegato XIV, parte 3, sezione A, per la voce di cui all’, paragrafo 1, lettera l).
3. Conformemente all’, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/858, può essere rilasciata un’omologazione UE per veicoli che superano le dimensioni massime autorizzate di cui all’allegato XIII, parte 2, sezioni B, C e D, punto 1.1, del presente regolamento, nel qual caso al punto 52 del certificato di omologazione e del certificato di conformità è inserita l’annotazione «deroga relativa alle dimensioni massime autorizzate».
4. Può essere rilasciata un’omologazione UE per i veicoli destinati al trasporto di carichi indivisibili, le cui dimensioni superano quelle massime autorizzate di cui all’allegato XIII, parte 2, sezioni B, C e D, punto 1.1, del presente regolamento, nel qual caso il certificato di omologazione e il certificato di conformità devono indicare chiaramente che il veicolo è destinato esclusivamente al trasporto di carichi indivisibili.
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