Art. 4
Rilascio dell’omologazione
In vigore dal 31 mar 2021
Rilascio dell’omologazione
1. Se il tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presentato per l’omologazione è conforme alle corrispondenti prescrizioni tecniche dei regolamenti UNECE, il certificato di omologazione UE, rilasciato dall’autorità di omologazione a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, deve essere conforme al modello di cui all’allegato I, parte 2, e alla scheda di notifica compilata corrispondente al modello in questione del regolamento UNECE applicato, con la casella relativa al numero di omologazione ONU lasciata in bianco.
2. Ogni componente o entità tecnica indipendente conforme a un tipo per il quale è stata rilasciata un’omologazione a norma del regolamento (UE) 2019/2144 deve recare un marchio di omologazione UE di entità tecnica indipendente conformemente all’allegato V, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/683.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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