Art. 3
Domanda di omologazione
In vigore dal 31 mar 2021
Domanda di omologazione
1. In uno o più casi di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, le domande di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, conformemente alle prescrizioni dei regolamenti UNECE indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, sono presentate all’autorità di omologazione dai costruttori o dai relativi rappresentanti utilizzando il modello di scheda informativa di cui all’allegato I, parte 1.
2. I componenti e le entità tecniche indipendenti con omologazione UE o ONU installati su un veicolo o integrati in un altro componente o in un’altra entità tecnica indipendente non devono essere accuratamente descritti, con tutti i particolari, nella scheda informativa di cui al punto 1 qualora i marchi e i numeri di omologazione siano indicati nella scheda informativa e i certificati di omologazione, con i relativi allegati, siano messi a disposizione dell’autorità di omologazione.
3. I componenti e le entità tecniche indipendenti recanti un marchio di omologazione UE valido sono accettati anche nei casi in cui siano montati al posto di componenti ed entità tecniche indipendenti che devono recare un marchio di omologazione ONU ai sensi del regolamento (UE) 2019/2144 e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, che stabiliscono disposizioni in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE.
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