Art. 3
Criteri per determinare se le attività professionali dei membri del personale hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante in questione di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE
In vigore dal 25 mar 2021
Criteri per determinare se le attività professionali dei membri del personale hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante in questione di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE
Nell’ambito delle loro politiche di remunerazione gli enti applicano tutti i seguenti criteri per determinare se le attività professionali dei membri del personale hanno un impatto significativo sul profilo di rischio di un’unità operativa/aziendale rilevante:
a)
il profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante;
b)
la distribuzione del capitale interno per coprire la natura e il livello dei rischi di cui all’articolo 73 della direttiva 2013/36/UE;
c)
i limiti di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante;
d)
gli indicatori di rischio e di risultato utilizzati dall’ente per l’identificazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi dell’unità operativa/aziendale rilevante conformemente all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE;
e)
i pertinenti criteri di risultato stabiliti dall’ente conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2013/36/UE;
f)
i doveri e i poteri dei membri del personale o delle categorie di personale dell’unità operativa/aziendale rilevante interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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