Art. 3

Criteri per determinare se le attività professionali dei membri del personale hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante in questione di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE

In vigore dal 25 mar 2021
Criteri per determinare se le attività professionali dei membri del personale hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante in questione di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE Nell’ambito delle loro politiche di remunerazione gli enti applicano tutti i seguenti criteri per determinare se le attività professionali dei membri del personale hanno un impatto significativo sul profilo di rischio di un’unità operativa/aziendale rilevante: a) il profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante; b) la distribuzione del capitale interno per coprire la natura e il livello dei rischi di cui all’articolo 73 della direttiva 2013/36/UE; c) i limiti di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante; d) gli indicatori di rischio e di risultato utilizzati dall’ente per l’identificazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi dell’unità operativa/aziendale rilevante conformemente all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE; e) i pertinenti criteri di risultato stabiliti dall’ente conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2013/36/UE; f) i doveri e i poteri dei membri del personale o delle categorie di personale dell’unità operativa/aziendale rilevante interessata.
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Criteri per determinare se le attività professionali dei membri del personale hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante in questione di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/923) — Testo vigente | Portale Normativo