Art. 5
Criteri qualitativi
In vigore dal 25 mar 2021
Criteri qualitativi
Oltre ai membri del personale identificati in base ai criteri di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, sono considerati membri del personale aventi un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente quelli per i quali sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri qualitativi:
a)
il membro del personale ha responsabilità manageriali per quanto riguarda:
i)
gli affari giuridici;
ii)
la solidità delle politiche e delle procedure contabili;
iii)
le finanze, compresa la fiscalità e il budgeting;
iv)
l’esecuzione di analisi economiche;
v)
la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
vi)
le risorse umane;
vii)
lo sviluppo o l’attuazione della politica di remunerazione;
viii)
le tecnologie dell’informazione;
ix)
la sicurezza delle informazioni;
x)
la gestione degli accordi di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (7);
b)
il membro del personale ha responsabilità manageriali per una delle categorie di rischio di cui agli articoli da 79 a 87 della direttiva 2013/36/UE o è membro con diritto di voto di un comitato responsabile della gestione di una delle categorie di rischio di cui ai suddetti articoli;
c)
in relazione alle esposizioni al rischio di credito di importo nominale per operazione corrispondente allo 0,5 % del capitale primario di classe 1 dell’ente e pari ad almeno 5 milioni di EUR, il membro del personale soddisfa uno dei seguenti criteri:
i)
il membro del personale ha il potere di adottare, approvare o porre il veto su decisioni riguardanti tali esposizioni al rischio di credito;
ii)
il membro del personale è membro con diritto di voto di un comitato che ha il potere di prendere le decisioni di cui alla presente lettera, punto i);
d)
in relazione a un ente a cui non si applica la deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di cui all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013, il membro del personale soddisfa uno dei seguenti criteri:
i)
il membro del personale ha il potere di adottare, approvare o porre il veto sulle decisioni relative ad operazioni sul portafoglio di negoziazione che in totale soddisfano una delle seguenti soglie:
—
in caso di applicazione del metodo standardizzato, un requisito di fondi propri per i rischi di mercato che rappresenta almeno lo 0,5 % del capitale primario di classe 1 dell’ente;
—
in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, almeno il 5 % del limite interno del valore a rischio dell’ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99° percentile (intervallo di confidenza unilaterale);
ii)
il membro del personale è membro con diritto di voto di un comitato che ha il potere di prendere le decisioni di cui alla presente lettera, punto i);
e)
il membro del personale è a capo di un gruppo di membri del personale che hanno singolarmente il potere di impegnare l’ente in operazioni, ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
i)
la somma relativa a tali poteri è pari o superiore alla soglia di cui alla lettera c), punto i), o alla lettera d), punto i), primo trattino;
ii)
in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, tali poteri sono pari o superiori al 5 % del limite interno del valore a rischio dell’ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99° percentile (intervallo di confidenza unilaterale); qualora l’ente non calcoli un valore a rischio a livello di tale membro del personale, sono sommati i limiti del valore a rischio del personale a lui sottoposto;
f)
il membro del personale soddisfa uno dei seguenti criteri in relazione alle decisioni di approvare o vietare l’introduzione di nuovi prodotti:
i)
il membro del personale ha il potere di adottare tali decisioni;
ii)
il membro del personale è membro di un comitato che ha il potere di adottare tali decisioni.
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