Art. 6
Criteri quantitativi
In vigore dal 25 mar 2021
Criteri quantitativi
1. Oltre ai membri del personale identificati in base ai criteri di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2013/36/UE, sono considerati membri del personale aventi un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente quelli per i quali è soddisfatto uno dei seguenti criteri quantitativi:
a)
ai membri del personale, compresi quelli di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, è stata attribuita una retribuzione complessiva pari o superiore a 750 000 EUR nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio;
b)
qualora l’ente abbia più di 1 000 membri del personale, i membri del personale rientrano nello 0,3 %, arrotondato all’intero superiore più vicino, del personale cui, all’interno dell’ente, è stata attribuita, su base individuale, la retribuzione complessiva più elevata nell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio.
2. I criteri di cui al paragrafo 1 non si applicano se l’ente stabilisce che le attività professionali del membro del personale non hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente perché il membro o la categoria di personale di cui fa parte soddisfa una delle seguenti condizioni:
a)
il membro del personale o la categoria di personale esercita attività professionali e ha poteri solamente in un’unità operativa/aziendale che non è rilevante;
b)
le attività professionali del membro del personale o della categoria di personale non hanno un impatto significativo sul profilo di rischio di un’unità operativa/aziendale rilevante tenuto conto dei criteri di cui all’.
3. L’applicazione del paragrafo 2 da parte di un ente è soggetta alla previa approvazione dell’autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale sull’ente. L’autorità competente dà la sua previa approvazione solo se l’ente può dimostrare che è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 2.
4. Se al membro del personale è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR nel corso dell’esercizio finanziario precedente o per tale esercizio, l’autorità competente dà la sua previa approvazione a norma del paragrafo 3 soltanto in circostanze eccezionali. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’autorità competente informa l’ABE prima di dare la propria approvazione per quanto riguarda tale membro del personale.
L’esistenza di circostanze eccezionali è dimostrata dall’ente e valutata dall’autorità competente. Per circostanze eccezionali si intendono situazioni insolite, molto infrequenti o che esulano ampiamente dal quadro abituale. Le circostanze eccezionali riguardano il membro del personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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