Art. 2

Applicazione dei criteri

In vigore dal 25 mar 2021
Applicazione dei criteri 1.   Qualora il presente regolamento sia applicato su base individuale conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento è valutato sulla base del profilo di rischio individuale dell’ente. 2.   Qualora il presente regolamento sia applicato su base consolidata o subconsolidata conformemente all’articolo 109, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2013/36/UE, il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento è valutato sulla base del profilo di rischio dell’ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista pertinente su base consolidata o subconsolidata. 3.   Qualora l’, paragrafo 1, lettera a), sia applicato su base individuale, è presa in considerazione la remunerazione attribuita dall’ente. Qualora l’, paragrafo 1, lettera a), sia applicato su base consolidata o subconsolidata, l’ente consolidante prende in considerazione la remunerazione attribuita da qualsiasi entità che rientra nell’ambito del consolidamento. 4.   L’, paragrafo 1, lettera b), si applica solo su base individuale.
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