Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 mar 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«responsabilità manageriale»: situazione in cui un membro del personale:
a)
è a capo di un’unità operativa o di una funzione di controllo e risponde direttamente all’organo di gestione nel suo complesso o a un suo membro, o all’alta dirigenza;
b)
è a capo di una delle funzioni di cui all’, lettera a);
c)
è a capo di un’unità operativa subordinata o di una funzione di controllo subordinata in un grande ente quale definito all’, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e riferisce a un membro del personale avente le responsabilità di cui alla lettera a);
2)
«funzione di controllo»: funzione indipendente dalle unità operative che controlla, responsabile di fornire una valutazione obiettiva dei rischi dell’ente, di esaminarli o di riferire in merito, e che comprende, senza limitarvisi, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di controllo della conformità e la funzione di audit interno;
3)
«unità operativa/aziendale rilevante»: unità operativa quale definita all’articolo 142, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a)
le è stato assegnato un capitale interno pari ad almeno il 2 % del capitale interno dell’ente di cui all’articolo 73 della direttiva 2013/36/UE, o è altrimenti valutata dall’ente come avente un impatto sostanziale sul capitale interno dell’ente;
b)
è una linea di business principale quale definita all’, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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