Art. 17
Informativa sulla politica di remunerazione
In vigore dal 15 mar 2021
Informativa sulla politica di remunerazione
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a)
le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere j) e k), e le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 2, del medesimo regolamento utilizzando la tabella EU REMA di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento;
b)
le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM1 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento;
c)
le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM2 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento;
d)
le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM3 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento;
e)
le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU REM4 ed EU REM5 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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