Art. 15
Informativa sull’uso del metodo standardizzato e dei modelli interni per il rischio di mercato
In vigore dal 15 mar 2021
Informativa sull’uso del metodo standardizzato e dei modelli interni per il rischio di mercato
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 445 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR1 di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento.
2. Gli enti pubblicano le informazioni di cui agli articoli 435, 438 e 455 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a)
le informazioni riguardanti il rischio di mercato di cui all’articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU MRA di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento;
b)
le informazioni di cui all’articolo 455, lettere a), b), c) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU MRB di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento;
c)
le informazioni di cui all’articolo 455, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR2-A di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento;
d)
le informazioni riguardanti i modelli interni per il rischio di mercato di cui all’articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR2-B di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento;
e)
le informazioni di cui all’articolo 455, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR3 di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento;
f)
le informazioni di cui all’articolo 455, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR4 di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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