Art. 15

Informativa sull’uso del metodo standardizzato e dei modelli interni per il rischio di mercato

In vigore dal 15 mar 2021
Informativa sull’uso del metodo standardizzato e dei modelli interni per il rischio di mercato 1.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 445 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR1 di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento. 2.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui agli articoli 435, 438 e 455 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue: a) le informazioni riguardanti il rischio di mercato di cui all’articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU MRA di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento; b) le informazioni di cui all’articolo 455, lettere a), b), c) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando la tabella EU MRB di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento; c) le informazioni di cui all’articolo 455, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR2-A di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento; d) le informazioni riguardanti i modelli interni per il rischio di mercato di cui all’articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR2-B di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento; e) le informazioni di cui all’articolo 455, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR3 di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento; f) le informazioni di cui all’articolo 455, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU MR4 di cui all’allegato XXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXX del presente regolamento.
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Informativa sull’uso del metodo standardizzato e dei modelli interni per il rischio di mercato (Art. 15 Regolamento (UE) 2021/637) — Testo vigente | Portale Normativo