Art. 19

Disposizioni generali

In vigore dal 15 mar 2021
Disposizioni generali 1.   La numerazione delle righe o delle colonne non è modificata se l’ente omette di pubblicare una o più informazioni a norma dell’articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Gli enti inseriscono una nota esplicita nella descrizione che accompagna il modello o la tabella in questione, indicando quali righe o colonne non sono compilate e il motivo dell’omissione. 3.   Le informazioni previste dall’articolo 431 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono chiare e complete, in modo da permettere agli utilizzatori delle stesse di comprendere le informazioni quantitative, e sono poste accanto ai modelli cui si riferiscono le informazioni. 4.   I valori numerici sono presentati come segue: a) i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità; b) i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali. 5.   Oltre alle informazioni pubblicate conformemente al presente regolamento, gli enti forniscono anche le seguenti informazioni: a) data e periodo di riferimento dell’informativa; b) valuta utilizzata per le segnalazioni; c) nome e, se del caso, identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente che pubblica le informazioni; d) se del caso, il principio contabile utilizzato; e) se del caso, l’ambito del consolidamento.
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Disposizioni generali (Art. 19 Regolamento (UE) 2021/637) — Testo vigente | Portale Normativo