Art. 19
Disposizioni generali
In vigore dal 15 mar 2021
Disposizioni generali
1. La numerazione delle righe o delle colonne non è modificata se l’ente omette di pubblicare una o più informazioni a norma dell’articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Gli enti inseriscono una nota esplicita nella descrizione che accompagna il modello o la tabella in questione, indicando quali righe o colonne non sono compilate e il motivo dell’omissione.
3. Le informazioni previste dall’articolo 431 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono chiare e complete, in modo da permettere agli utilizzatori delle stesse di comprendere le informazioni quantitative, e sono poste accanto ai modelli cui si riferiscono le informazioni.
4. I valori numerici sono presentati come segue:
a)
i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità;
b)
i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali.
5. Oltre alle informazioni pubblicate conformemente al presente regolamento, gli enti forniscono anche le seguenti informazioni:
a)
data e periodo di riferimento dell’informativa;
b)
valuta utilizzata per le segnalazioni;
c)
nome e, se del caso, identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente che pubblica le informazioni;
d)
se del caso, il principio contabile utilizzato;
e)
se del caso, l’ambito del consolidamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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