Art. 17 · Informativa sulla politica di remunerazione

Art. 17

Informativa sulla politica di remunerazione

In vigore dal 15 mar 2021
Informativa sulla politica di remunerazione Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue: a) le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere j) e k), e le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 2, del medesimo regolamento utilizzando la tabella EU REMA di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento; b) le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM1 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento; c) le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM2 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento; d) le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello EU REM3 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento; e) le informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando i modelli EU REM4 ed EU REM5 di cui all’allegato XXXIII del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XXXIV del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:637:oj#art-17