Art. 11

Obblighi relativi alla protezione dei dati di carattere personale

In vigore dal 4 mar 2021
Obblighi relativi alla protezione dei dati di carattere personale 1.   I seguenti soggetti responsabili della rilevazione dei VIN e dei dati reali direttamente dai veicoli sono considerati, in relazione alla raccolta e al trattamento dei VIN, titolari del trattamento dei dati in questione ai sensi dell’, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679: a) i costruttori in caso di trasferimento diretto di dati dai veicoli al costruttore; b) i rivenditori e i riparatori autorizzati; c) gli organismi o i soggetti responsabili del controllo tecnico. Questi soggetti si impegnano a rispettare l’obbligo di fornire informazioni ai proprietari dei veicoli nella loro qualità di interessati, come stabilito dall’ di tale regolamento. 2.   Se i VIN e i dati reali sono stati ottenuti indirettamente dal proprietario del veicolo ai fini degli o 10, gli Stati membri e, se del caso, i costruttori, nella loro veste di titolari del trattamento, si impegnano a soddisfare l’obbligo di fornire informazioni ai proprietari dei veicoli a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/679. 3.   Per quanto riguarda il rilevamento e il trattamento dei VIN ai fini del presente regolamento, l’AEA e la Commissione sono considerati titolari del trattamento conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725. 4.   I VIN e i dati reali rilevati a norma degli del presente regolamento non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli specificati all’ del regolamento (UE) 2019/631. 5.   I VIN e i dati reali raccolti a norma degli possono essere conservati solo per i seguenti periodi: a) dai costruttori, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell’, paragrafo 3; b) dai rivenditori e riparatori autorizzati, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell’, paragrafo 2; c) dagli organismi e dai soggetti responsabili dei controlli tecnici, fino a quando tali dati non siano stati trasmessi all’AEA o all’autorità designata dagli Stati membri per la comunicazione dei dati all’AEA, a norma dell’, paragrafo 2; d) dalle autorità designate dagli Stati membri per la comunicazione dei dati reali all’AEA, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell’, paragrafo 2; e) dall’AEA, per al massimo 20 anni dalla data in cui i dati sono stati caricati per la prima volta nel BDR a norma dell’, paragrafo 3, o nel CDR a norma dell’, paragrafo 2.
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Obblighi relativi alla protezione dei dati di carattere personale (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/392) — Testo vigente | Portale Normativo