Art. 11
Obblighi relativi alla protezione dei dati di carattere personale
In vigore dal 4 mar 2021
Obblighi relativi alla protezione dei dati di carattere personale
1. I seguenti soggetti responsabili della rilevazione dei VIN e dei dati reali direttamente dai veicoli sono considerati, in relazione alla raccolta e al trattamento dei VIN, titolari del trattamento dei dati in questione ai sensi dell’, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679:
a)
i costruttori in caso di trasferimento diretto di dati dai veicoli al costruttore;
b)
i rivenditori e i riparatori autorizzati;
c)
gli organismi o i soggetti responsabili del controllo tecnico.
Questi soggetti si impegnano a rispettare l’obbligo di fornire informazioni ai proprietari dei veicoli nella loro qualità di interessati, come stabilito dall’ di tale regolamento.
2. Se i VIN e i dati reali sono stati ottenuti indirettamente dal proprietario del veicolo ai fini degli o 10, gli Stati membri e, se del caso, i costruttori, nella loro veste di titolari del trattamento, si impegnano a soddisfare l’obbligo di fornire informazioni ai proprietari dei veicoli a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/679.
3. Per quanto riguarda il rilevamento e il trattamento dei VIN ai fini del presente regolamento, l’AEA e la Commissione sono considerati titolari del trattamento conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725.
4. I VIN e i dati reali rilevati a norma degli del presente regolamento non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli specificati all’ del regolamento (UE) 2019/631.
5. I VIN e i dati reali raccolti a norma degli possono essere conservati solo per i seguenti periodi:
a)
dai costruttori, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell’, paragrafo 3;
b)
dai rivenditori e riparatori autorizzati, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell’, paragrafo 2;
c)
dagli organismi e dai soggetti responsabili dei controlli tecnici, fino a quando tali dati non siano stati trasmessi all’AEA o all’autorità designata dagli Stati membri per la comunicazione dei dati all’AEA, a norma dell’, paragrafo 2;
d)
dalle autorità designate dagli Stati membri per la comunicazione dei dati reali all’AEA, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell’, paragrafo 2;
e)
dall’AEA, per al massimo 20 anni dalla data in cui i dati sono stati caricati per la prima volta nel BDR a norma dell’, paragrafo 3, o nel CDR a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
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