Art. 3

Dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio

In vigore dal 4 mar 2021
Dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio 1.   Gli Stati membri provvedono alla conservazione, alla rilevazione, al controllo, alla verifica e alla tempestiva comunicazione alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) dei dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste da parte dell’AEA di chiarimenti o correzioni dei dati trasmessi siano trattate rapidamente dalle persone di contatto da essi designate. 2.   I dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio sono comunicati in due serie di dati separate per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, rispettivamente, in conformità all’allegato II, parte B, del regolamento (UE) 2019/631 e all’allegato III, parte C, di tale regolamento. 3.   Gli Stati membri trasmettono, mediante trasferimento elettronico al deposito centrale (CDR) gestito dall’AEA, i dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio. Gli Stati membri informano la Commissione della data in cui i dati sono trasmessi.
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