Art. 10

Rilevazione e comunicazione dei dati reali da parte degli Stati membri

In vigore dal 4 mar 2021
Rilevazione e comunicazione dei dati reali da parte degli Stati membri 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi o i soggetti di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE raccolgano i dati reali e i VIN delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati a partire dal 1o gennaio 2021, che sono dotati di dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia, conformemente all’articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151. A partire dal 20 maggio 2023 i dati reali e i VIN saranno rilevati quando i veicoli sono sottoposti al controllo tecnico a norma dell’ della direttiva 2014/45/UE, a meno che il proprietario del veicolo non rifiuti espressamente di rendere disponibili tali dati. I dati reali sono letti utilizzando un dispositivo di collegamento con l’interfaccia elettronica del veicolo, come lo scanner di cui all’allegato III della direttiva 2014/45/UE. Il dispositivo utilizzato è in grado di leggere i dati registrati sul dispositivo di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia. 2.   A decorrere dal 2022 gli Stati membri provvedono affinché i dati reali e i VIN, come indicato nella tabella 1 dell’allegato, rilevati nell’anno civile precedente siano comunicati ogni anno alla Commissione il 1o aprile, caricandoli nel CDR. Qualora tali dati non siano disponibili, una dichiarazione in tal senso, che specifica motivi per cui i dati non sono disponibili, è caricata nel CDR. Gli Stati membri provvedono affinché i dati reali per un determinato veicolo siano rilevati per un periodo massimo 15 anni a partire dalla data in cui sono stati comunicati per la prima volta all’AEA. Gli Stati membri e gli organismi e i soggetti responsabili della rilevazione dei VIN garantiscono che per il rilevamento si utilizzino mezzi di comunicazione sicuri.
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