Art. 8
Comunicazione delle emissioni di CO2 NEDC ai fini dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/631
In vigore dal 4 mar 2021
Comunicazione delle emissioni di CO2 NEDC ai fini dell’ del regolamento (UE) 2019/631
1. Un costruttore di autovetture nuove immatricolate negli anni civili 2021 o 2022 con valori di CO2 NEDC misurati inferiori a 50 g CO2/km, conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, comunica alla Commissione questi valori di CO2 NEDC misurati contemporaneamente alla comunicazione di cui all’ del presente regolamento.
2. La Commissione può chiedere al costruttore di fornire i certificati di conformità e i certificati di omologazione pertinenti a sostegno dei valori comunicati per le emissioni di CO2.
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