Art. 6
Segnalazione di errori nei dati utilizzati per i calcoli provvisori
In vigore dal 4 mar 2021
Segnalazione di errori nei dati utilizzati per i calcoli provvisori
1. Quando un costruttore verifica i dati provvisori a norma dell’, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/631, utilizza l’insieme di dati fornito a tal fine dall’AEA.
2. Se nell’insieme di dati individua un errore, il costruttore, ove possibile, lo corregge e inserisce, sotto una voce separata nell’insieme di dati per ciascun veicolo, intitolata «Osservazioni del costruttore», uno dei seguenti codici:
a)
codice A, se il dato è stato modificato dal costruttore;
b)
codice B, se il veicolo non può essere identificato dal costruttore;
c)
codice C, se il veicolo non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631;
d)
codice D, se il costruttore al quale è stato attribuito un veicolo di categoria N1 è il costruttore del veicolo completato ma non del veicolo di base completo o incompleto.
Ai fini della lettera b), un veicolo è considerato non identificabile se il VIN non è indicato o è manifestamente errato.
3. I costruttori notificano alla Commissione eventuali errori a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631 caricando nel BDR l’insieme completo di dati corretti. Inviano inoltre, per conoscenza, una copia elettronica della notifica ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu
e
CO2-monitoring@eea.europa.eu
4. I costruttori si accertano che le richieste di chiarimenti delle correzioni da parte della Commissione o dell’AEA siano trattate rapidamente dalle loro persone di contatto designate a norma dell’, lettera c), del presente regolamento.
5. Se un costruttore non notifica errori alla Commissione entro la scadenza del periodo di tre mesi di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631, i valori provvisori notificati a norma dell’, paragrafo 4, di tale regolamento sono considerati definitivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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