Art. 13
Esame
In vigore dal 4 mar 2021
Esame
Sulla base della valutazione di cui all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione esamina l’attuazione degli articoli da 9 a 12 del presente regolamento tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a)
il numero di veicoli dotati di dispositivi di trasferimento diretto dei dati;
b)
la necessità di un monitoraggio e di una comunicazione costanti dei dati reali da parte dei costruttori;
c)
il periodo durante il quale i dati reali devono essere monitorati e comunicati;
d)
il livello adeguato di aggregazione dei dati che devono essere pubblicati dalla Commissione a norma dell’ del presente regolamento.
Storico versioni
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