Art. 2
Ammissibilità delle denominazioni varietali
In vigore dal 3 mar 2021
Ammissibilità delle denominazioni varietali
1. Una denominazione varietale è ammissibile se non vi sono impedimenti alla sua attribuzione.
2. Esiste un impedimento all’attribuzione di una denominazione varietale nei seguenti casi:
a)
l’impiego della denominazione varietale nel territorio dell’Unione è vietato se è accolta l’obiezione di un terzo che è titolare di un diritto anteriore, come stabilito all’, paragrafo 1;
b)
la denominazione varietale è in conflitto con indicazioni geografiche, denominazioni di origine o specialità tradizionali garantite, come stabilito all’, paragrafo 2;
c)
la denominazione varietale è difficilmente riconoscibile o può essere difficilmente riprodotta dai suoi utilizzatori, come stabilito all’;
d)
la denominazione varietale è identica o può essere confusa con una denominazione varietale con la quale un’altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali o con la quale il materiale di un’altra varietà è stato commercializzato, come stabilito all’;
e)
la denominazione varietale potrebbe creare confusione a causa della somiglianza visiva, fonetica o concettuale con la denominazione di una varietà della stessa specie o di una specie apparentata, come stabilito all’;
f)
la denominazione varietale è identica o può essere confusa con denominazioni che sono correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un’altra legislazione, come stabilito all’;
g)
la denominazione varietale può indurre in errore o creare confusione, come stabilito all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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