Art. 3

Diritto anteriore altrui

In vigore dal 3 mar 2021
Diritto anteriore altrui 1.   Esiste un impedimento dovuto a un diritto anteriore altrui qualora l’obiezione sollevata da un terzo, titolare di un marchio, contro l’attribuzione della denominazione varietale nel territorio dell’Unione sia accolta da un’autorità competente. Tale impedimento riguarda i marchi che: a) sono stati registrati in uno o più Stati membri o nell’Unione prima della registrazione della denominazione varietale; b) sono identici o simili alla denominazione varietale; e c) sono registrati in relazione a merci costituite dalla stessa specie della varietà in questione o da una specie apparentata. 2.   Nel caso di indicazioni geografiche, denominazioni di origine o specialità tradizionali garantite di prodotti agricoli e alimentari, bevande spiritose, vini aromatizzati e prodotti vitivinicoli che costituiscono un diritto anteriore altrui, l’impiego di una denominazione varietale nel territorio dell’Unione è vietato qualora tale denominazione violi: a) gli articoli 13 e 24 del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); b) l’articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); c) l’articolo 20 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); d) l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); 3.   L’impedimento all’ammissibilità di una denominazione dovuto all’esistenza del diritto anteriore di cui al paragrafo 1 cessa di esistere se si ottiene il consenso scritto del titolare del diritto anteriore all’impiego della denominazione in riferimento alla varietà interessata, purché tale consenso non sia tale da indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto. 4.   Nel caso di un diritto anteriore del richiedente per la totalità o parte della denominazione varietale proposta, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94.
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