Art. 5

Denominazione che è identica o può essere confusa con la denominazione di un’altra varietà

In vigore dal 3 mar 2021
Denominazione che è identica o può essere confusa con la denominazione di un’altra varietà 1.   Esiste un impedimento all’attribuzione di una denominazione varietale che è identica o può essere confusa con: a) una denominazione varietale con la quale un’altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro ufficiale delle varietà; o b) una denominazione varietale con la quale il materiale di un’altra varietà è stato commercializzato in uno Stato membro o nel territorio di una parte contraente dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV); tranne se l’altra varietà è una varietà non più esistente e la sua denominazione non ha assunto alcun significato particolare. 2.   Al fine di stabilire se vi sia confusione ai fini del paragrafo 1, l’autorità competente analizza in primo luogo ciascuno degli aspetti visivi, fonetici e concettuali separatamente e procede poi a una valutazione globale, tenendo conto anche delle denominazioni varietali della stessa specie o di una specie apparentata, purché le varietà interessate di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1 siano state oggetto di una privativa per ritrovati vegetali o di una domanda di privativa per ritrovati vegetali o siano state ufficialmente ammesse alla commercializzazione in uno dei seguenti territori: a) l’Unione; b) lo Spazio economico europeo; c) una parte contraente dell’UPOV; d) un membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). 3.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: a) «specie apparentate»: le specie elencate nell’allegato; b) «registro ufficiale delle varietà»: il Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE o all’articolo 17 della direttiva 2002/55/CE, o l’elenco delle varietà dell’OCSE, o un registro delle varietà vegetali di un membro dell’UPOV; c) «una varietà non più esistente»: una varietà di cui non esiste più il materiale; d) «la denominazione non ha assunto alcun significato particolare»: una situazione in cui si ritiene che la denominazione di una varietà che è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà abbia perso il suo significato particolare al termine di un periodo di dieci anni successivo alla soppressione dal registro, salvo circostanze eccezionali.
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