Art. 6

Denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci

In vigore dal 3 mar 2021
Denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci 1.   Esiste un impedimento all’attribuzione di una denominazione varietale qualora una denominazione varietale sia identica o possa essere confusa con denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un’altra legislazione. 2.   Per denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un’altra legislazione si intendono: a) denominazioni di valute; b) termini associati a pesi e misure; c) espressioni e termini che non devono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla legislazione dell’Unione o di uno Stato membro.
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