Art. 6
Denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci
In vigore dal 3 mar 2021
Denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci
1. Esiste un impedimento all’attribuzione di una denominazione varietale qualora una denominazione varietale sia identica o possa essere confusa con denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un’altra legislazione.
2. Per denominazioni correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci o che devono essere riservate in virtù di un’altra legislazione si intendono:
a)
denominazioni di valute;
b)
termini associati a pesi e misure;
c)
espressioni e termini che non devono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla legislazione dell’Unione o di uno Stato membro.
Storico versioni
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