Art. 6

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009

In vigore dal 16 feb 2021
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009 1.   In deroga all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora l’autorità competente constati in relazione al periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 che non sono soddisfatti i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli che devono essere tenuti a disposizione dell’impresa di trasporto su strada e utilizzati da quest’ultima conformemente all’, lettere b) e c), di tale regolamento o stabilisca, sulla base dei conti annuali e delle attestazioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per gli esercizi contabili che coprono interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, che un’impresa di trasporto non soddisfa il requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento, i termini fissati dall’autorità competente ai fini dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento non sono superiori a 12 mesi. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora l’autorità competente constati tra il 28 maggio 2020 e il 23 febbraio 2021 che un’impresa di trasporti non soddisfa i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli che devono essere tenuti a disposizione dell’impresa di trasporto su strada e essere utilizzati da quest’ultima conformemente all’, lettere b) e c), di tale regolamento oppure non soddisfa il requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento e abbia assegnato all’impresa di trasporto un termine per regolarizzare la situazione, l’autorità competente può prorogare tale termine, purché non sia scaduto al 23 febbraio 2021. Il termine così prorogato non può superare i 12 mesi.
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Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009 (Art. 6 Regolamento (UE) 2021/267) — Testo vigente | Portale Normativo