Art. 4
Medicinali antimicrobici di cui possono essere raccolti e segnalati all’Agenzia dati sull’impiego
In vigore dal 29 gen 2021
Medicinali antimicrobici di cui possono essere raccolti e segnalati all’Agenzia dati sull’impiego
Gli Stati membri possono raccogliere i dati sull’impiego negli animali dei medicinali antimicrobici di cui all’allegato, punto 4, e segnalare tali dati all’Agenzia.
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