Art. 6

Requisiti di qualità dei dati

In vigore dal 29 gen 2021
Requisiti di qualità dei dati I dati raccolti e segnalati dagli Stati membri all’Agenzia sono precisi, completi e coerenti. Essi soddisfano come minimo i requisiti di qualità seguenti: a) i dati sono convalidati e segnalati in base alle specifiche standardizzate dei più recenti protocolli e modelli per la segnalazione resi disponibili dall’Agenzia, conformemente all’; b) una volta segnalati, i dati sono trattati tramite i controlli automatici di inserimento dati effettuati dall’interfaccia web dell’Agenzia, di cui all’; c) i dati sono modificati nel caso siano individuati lacune, errori o incoerenze; d) i dati sul volume delle vendite riguardano tutte le vendite per Stato membro almeno degli antimicrobici di cui all’allegato, punto 1, da utilizzare nel territorio di uno Stato membro, comprese le vendite di tali antimicrobici introdotti da altri Stati membri per l’impiego nel territorio di uno Stato membro ed escluse le vendite di tali antimicrobici inviati ad altri Stati membri per l’impiego al di fuori del territorio di uno Stato membro; e) i dati sull’impiego riguardano tutti gli impieghi per territorio dello Stato membro almeno degli antimicrobici di cui all’allegato, punto 3, per tutte le specie animali e le categorie o le fasi di cui all’.
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