Art. 2

Medicinali veterinari antimicrobici di cui possono essere raccolti e segnalati all’Agenzia dati sul volume delle vendite

In vigore dal 29 gen 2021
Medicinali veterinari antimicrobici di cui possono essere raccolti e segnalati all’Agenzia dati sul volume delle vendite Gli Stati membri possono raccogliere i dati sul volume delle vendite dei medicinali veterinari antimicrobici di cui all’allegato, punto 2, e segnalare tali dati all’Agenzia.
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