Art. 8

Stock demersali

In vigore dal 28 gen 2021
Stock demersali 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura di stock demersali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale. 2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito è fissato nell’allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1022.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:90:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo