Art. 8
Stock demersali
In vigore dal 28 gen 2021
Stock demersali
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura di stock demersali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito è fissato nell’allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1022.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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